La Legge di Bilancio approvata a fine 2018, oltre all’obbligo di fatturazione elettronica e l’innalzamento del tetto per il regime forfettario a 65mila euro, ha introdotto alcune novità sulla pubblicità delle attività sanitarie.
In particolare: le comunicazioni informative degli iscritti all’albo di una professione sanitaria (ergo anche gli psicologi) non potranno avere carattere promozionale o suggestivo.
In molti in questi giorni mi stanno scrivendo chiedendomi dei chiarimenti…
Pertanto scrivo questo primo articolo generale, eventualmente da aggiornare, in una situazione ancora fluida, cercando innanzitutto di fugare i principali dubbi che ho raccolto tra i colleghi.
- Devo chiudere sito e/o pagina facebook?
Iniziamo subito dalla domanda che mi è stata posta con più frequenza e fughiamo subito ogni dubbio e panico: la risposta è NO. Questa norma non vieta assolutamente siti, social e la pubblicità tout court.
Dice che la pubblicità non deve avere carattere promozionale o suggestivo. - Cosa si intende per carattere “promozionale o suggestivo”?
Qui si apre un mondo. Possiamo chiarirci un po’ le idee cercando di capire qual è il contesto che ha portato all’emanazione di questa norma.
L’impulso è partito dai medici e in particolar modo dai dentisti, i quali, da un po’ di anni, si trovano ad affrontare il problema di una sorta di “turismo sanitario”, dove i pazienti si muovono soprattutto alla ricerca del preventivo più basso, a discapito di altri elementi che si vorrebbe venissero considerati più pregnanti nella scelta di un centro o un professionista sanitario.
Tutto giusto, in un mondo ideale però. Dove c’è un Servizio Sanitario Nazionale capace di accogliere la domanda, con una forza lavoro sufficiente e in forze… Perché la suggestione sicuramente farà il suo, ma molto fa pure che ci sono 12 milioni di italiani non si curano perché non possono economicamente permetterselo e 7 milioni si sono indebitati per curarsi…
Questo comunque è l’intento generale, come anche espresso da Rossana Boldi (Lega), prima firmataria dell’emendamento (guarda la sua intervista)
Se l’intento di non trattare l’informazione sanitaria alla stregua di una qualunque merce è comprensibile, persino raccomandabile, come ho più volte anche scritto su questo blog, resta però abbastanza fumoso capire come concretamente si debbano intendere i due termini di “promozionale” e “suggestivo”.
Promettere cure miracolose (“dimagrisci mangiando nutella tutti i giorni”, “risolvi i tuoi problemi dentali in mezz’ora”) può essere certamente considerato suggestivo.
Come deve essere considerato invece uno spot dove presento il mio servizio accompagnato da una musica o da immagini? Questa non è suggestione? E una tariffa agevolata per gli studenti è da considerare promozionale e suggestiva? E come la mettiamo coi portali come come groupon e simili? Su groupon e portali di scontistica varia, c’è una giurisprudenza che negli anni ha respinto tutti i tentativi di limitazione da parte degli Ordini (sanitari e non), che ogni volta che hanno provato a sanzionare degli iscritti, si sono visti ribaltare la sanzione in tribunale, anche a costo di multe salatissime. - Vabbè e quindi??
La sensazione è che cambi molto meno di quanto non ci si aspetti, soprattutto per noi psicologi, che già nel Codice Deontologico (art.40) avevamo degli indirizzi abbastanza stringenti in materia di pubblicità:Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
A maggior ragione, poi, se consideriamo che il nuovo emendamento dell’Onorevole Boldi rimarca proprio il ruolo centrale dell’Ordine sulla materia.
Infatti, fermo restando che NON OCCORRE CHIEDERE ALL’ORDINE ALCUNA AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICITA’ DEI PROPRI SERVIZI, l’emendamento dà competenza agli Ordini Professionali per la verifica della correttezza dei messaggi (quindi si muoverà su eventuale segnalazione del cittadino, su un piano disciplinare) e stabilisce una specifica competenza all’AGCOM (Autorità per la garanzia delle comunicazioni) per l’applicazione delle sanzioni di competenza in caso di diffusione di messaggi illeciti da parte degli operatori sanitari (presumibilmente multe).Quindi niente panico: i nostri siti, le nostre pagine facebook, i nostri canali social possono restare tranquillamente aperti: continuiamo a gestirli con trasparenza ed etica e tutto andrà bene 😉
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Bell’articolo! Buona giornata ☺️🍀
Grazie Melissa 🙂
Personalmente ritengo assurdo che i professionisti ed in particolare gli psicoterapeuti facciano cose tipo Groupon. C’è un po’ di differenza tra un ristorante, un centro benessere ed i professionisti a carattere sanitario. O no?
Molte prestazioni sanitarie (non solo psicoterapeutiche) sono offerte su groupon: fisioterapia, medicina estetica, dentisti e odontoiatri. Sarà interessante vedere se questa norma impatterà davvero su questo tipo di offerte e in che modo, considerando che l’impulso, tra gli altri, è partito proprio dai dentisti